Art. 15.
(Elenco regionale degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo).

      1. Presso gli assessorati competenti delle regioni è istituito l'elenco degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo, suddiviso nelle seguenti sezioni:

          a) istruttori subacquei;

          b) guide subacquee;

          c) centri di immersione e di addestramento subacqueo;

          d) associazioni no profit.

      2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

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      3. Per la tenuta dell'elenco degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo e per l'effettuazione dei controlli periodici, gli operatori subacquei sono tenuti a versare alle regioni un diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione alla natura dell'attività e al numero delle imprese iscritte, dalle regioni interessate in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.