Art. 15.
(Elenco regionale degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo).
1. Presso gli assessorati competenti delle regioni è istituito l'elenco degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo, suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) istruttori subacquei;
b) guide subacquee;
c) centri di immersione e di addestramento subacqueo;
d) associazioni no profit.
2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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3. Per la tenuta dell'elenco degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo e per l'effettuazione dei controlli periodici, gli operatori subacquei sono tenuti a versare alle regioni un diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione alla natura dell'attività e al numero delle imprese iscritte, dalle regioni interessate in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.